Sez. L, Sentenza n. 480 del 19/01/1999 (Rv. 522426 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Denuncia di violazione delle regole di ermeneutica e di vizio della motivazione - Fattispecie relativa alla riduzione dell'orario ordinario di lavoro e delle cosiddette rese settimanali per i letturisti dell'ENEL.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nella specie l'impugnata sentenza, cassata dalla S.C., aveva ritenuto - interpretando l'art. 3 c.c.n.l. 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL e le relative dichiarazioni a verbale - che la riduzione dell'orario ordinario di lavoro a 38 ore settimanali comportava automaticamente una proporzionale riduzione delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)