Sez. L, Sentenza n. 4275 del 24/03/2003 (Rv. 561331 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla riduzione dell'orario ordinario di lavoro e delle cosiddette rese settimanali per i letturisti dell'ENEL - Interpretazione distinta dei due contratti collettivi del 1986 e del 1989 - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni contrattuali collettive di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica. (Nel caso di specie l'impugnata sentenza, cassata dalla Suprema Corte, aveva ritenuto, interpretando i CCNL per i dipendenti ENEL del 22 aprile 1986 e del 21 febbraio 1989, e in riferimento a quest'ultimo anche le dichiarazioni integrative rese a verbale, che la riduzione dell'orario di lavoro, portato dal primo contratto da 40 a 39 ore e dal secondo da 39 a 38 ore, comportasse in entrambi i casi, automaticamente, una proporzionale riduzione delle cosiddette "rese" settimanali per i lavoratori letturisti, senza considerare che solo al contratto collettivo del 1989 era collegata una contestuale dichiarazione a verbale, evidenziante con sufficiente chiarezza una volontà delle parti di escludere nell'immediato una riduzione delle "rese" proporzionale alla riduzione dell'orario di lavoro contestualmente prevista, il che rendeva necessaria una interpretazione distinta dei due contratti collettivi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Contr. Coll. 22/04/1986, Contr. Coll. 21/02/1989
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)