Sez. L, Sentenza n. 5820 del 22/04/2002 (Rv. 553905 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Dichiarazioni a verbale concordate fra le parti contraenti - Rilevanza - Fattispecie relativa ai riflessi sulle c.d. rese settimanali dei letturisti della riduzione generalizzata dell'orario di lavoro disposta dall'art. 3 CCNL 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
Le dichiarazioni a verbale, concordemente fatte dalle parti sociali nel testo del contratto collettivo, anche se non hanno contenuto normativo, hanno la finalità di chiarire il significato e la portata delle norme cui si riferiscono e rivestono quindi un'importanza essenziale nell'interpretazione di esse. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, interpretando l'art. 3 del CCNL 21 febbraio 1989 per i dipendenti dell'ENEL concernente la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro per tutti i dipendenti, aveva ritenuto che tale riduzione comportasse automaticamente la riduzione proporzionale delle cosiddette rese settimanali per i lavoratori letturisti, svalutando del tutto una dichiarazione a verbale contenuta nello stesso contratto in base alla quale la disciplina delle conseguenze che la suddetta riduzione generalizzata avrebbe potuto avere sulla prestazione lavorativa dei letturisti era rimessa a un successivo accordo sindacale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)