Sez. 5 - , Ordinanza n. 8089 del 29/03/2017 (Rv. 643606 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 - Momento dell’investimento – Bene acquistato in leasing – Consegna all’utilizzatore.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate, ai fini del riconoscimento del beneficio del credito d'imposta ex art. 8 della l. n. 388 del 2000 e della individuazione della disciplina applicabile (in particolare, delle modifiche apportate dal d.l. n. 138 del 2002, conv., con modif., dalla l. n. 178 del 2002), il nuovo investimento deve intendersi realizzato nel momento in cui il bene – quale cespite ammortizzabile – entra a far parte dell’azienda del beneficiario, che coincide, qualora esso sia acquistato in leasing, con quello della sua consegna da parte del fornitore all’utilizzatore, restando, invece, irrilevante il momento della conclusione del contratto tra concedente e fornitore.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Decreto Legge 08/07/2002 num. 138 CORTE COST., Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)