Sez. 5, Sentenza n. 9417 del 30/04/2014 (Rv. 630309 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE | Leasing finanziario - Rapporti tra concedente ed utilizzatore - Acquisto della proprietà da parte del concedente - Anteriorità logica rispetto alla consegna all'utilizzatore - Fattispecie in tema di credito d'imposta ex art. 8 della legge n. 388 del 2000.
CONTRATTI IN GENERE - AUTONOMIA CONTRATTUALE - IN GENERE
L'operazione di leasing finanziario postula un collegamento funzionale tra il contratto di vendita stipulato tra il fornitore ed il concedente e quello di leasing tra quest'ultimo e l'utilizzatore, e si realizza mediante clausole di interconnessione, inserite nel primo contratto, con cui si conviene che il bene è acquistato per essere ceduto e consegnato all'utilizzatore; in tale contesto, non assumendo il fornitore alcun impegno diretto nei confronti o a favore di quest'ultimo, l'acquisto del bene, strumentale alla sua concessione in godimento, logicamente precede l'attribuzione all'utilizzatore della detenzione autonoma qualificata della cosa, che deve necessariamente provenire dal concedente-proprietario perché si perfezioni il contratto di leasing, mentre la successiva consegna al primo è, da un lato, adempimento dell'obbligazione del fornitore, e, dall'altro, esecuzione, da parte dello stesso, di un incarico conferitogli dal concedente nell'interesse dell'utilizzatore, creditore del concedente in base al leasing e, quindi, "adiectus solutionis causa" rispetto alla vendita. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta ex art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, aveva individuato il momento di perfezionamento del contratto di locazione finanziaria attribuendo rilievo non al rapporto tra il concedente ed il contribuente utilizzatore, ma a quello tra quest'ultimo ed il fornitore produttore del bene).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 8, Legge 08/08/2002 num. 178 CORTE COST., Legge 22/11/2002 num. 265, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 2 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 62 com. 3 CORTE COST., Legge 24/12/2007 num. 244 art. 1 com. 65 CORTE COST., Decreto Legge 08/08/2002 num. 138 art. 10 com. 1, Decreto Legge 24/09/2002 num. 209 art. 1 com. 5 n. 2, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)