Sez. 5, Sentenza n. 11598 del 31/01/2002 Cc. (dep. 21/03/2002) Rv. 221608 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Mancata traduzione dell'ordinanza del tribunale del riesame all'atto della notifica all'indagato - Violazione del diritto di difesa - Sussistenza - Effetti.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE
La mancata traduzione dell'ordinanza del Tribunale del riesame, confermativa dell'ordinanza di custodia cautelare, all'atto della notifica all'indagato che ignori la lingua italiana (art.143 cod. proc. pen.), implicando l'impossibilità per quest'ultimo di essere consapevole del relativo contenuto ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione, si traduce in una violazione del diritto di difesa e comporta la nullità della predetta ordinanza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)