Sez. 3, Sentenza n. 12254 del 03/12/1998 (Rv. 521358 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CANONE | Determinazione del canone - Computo della superfice di autorimesse - Necessaria sussistenza di vincolo pertinenziale - Onere della prova - Riporto.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CANONE
L'art. 13 legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui stabilisce in che misura debba tenersi conto della superficie delle autorimesse per determinare la superficie convenzionale dell'immobile locato, non crea alcun vincolo pertinenziale, ma disciplina unicamente un criterio per la determinazione del canone. Ne consegue che, per invocare l'applicabilità della suddetta norma, il conduttore ha l'onere di dimostrare l'esistenza d'un vincolo pertinenziale tra appartamento ed autorimessa, vincolo che non può presumersi esistente per il solo fatto che i due beni appartengano al medesimo proprietario.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)