Sez. 3, Sentenza n. 10124 del 27/09/1991 (Rv. 474029 - 01)
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Equo canone - Determinazione - Superficie convenzionale | Appartamento ed autorimessa - Proprietario unico - Locazione dell'autorimessa con atto separato - Allo stesso, conduttore dell'appartamento - Equo canone - Determinazione - Criteri fissati dall'art. 13 della legge n. 392 del 1978 - Applicabilità - Condizioni - Rapporto di pertinenza tra i due beni per effetto della volontà del proprietario - Sussistenza - Necessità.
Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso di abitazione - Equo canone - Determinazione - Superficie convenzionale
All'autorimessa concessa dal locatore con separato contratto di locazione allo stesso conduttore dell'appartamento di proprietà del medesimo locatore si applicano i criteri di determinazione del canone fissati dall'art. 13 della legge n. 392 del 1978 solo se ne sia concretamente provato il rapporto di pertinenza, per essere l'autorimessa destinata in modo durevole ed effettivo al servizio dell'abitazione, anche nella sua componente soggettiva (oltre che oggettiva), la quale implica l'esigenza che il detto collegamento funzionale tra i due beni sia l'effetto della volontà, anche tacita, del proprietario (o del titolare di un diritto reale sulla cosa) e non solo la conseguenza dell'uso a cui è stata destinata dal conduttore. (Nella specie in base allo enunciato principio la C.S. ha annullato la decisione del merito che con riguardo ad autorimessa posta nello stesso edificio in cui si trovava l'appartamento, in locazione con distinto contratto e per un canone autonomamente determinato, aveva ritenuto il vincolo pertinenziale con l'appartamento solo in base "alla situazione di fatto esistente").
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)