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Sez. L, Sentenza n. 5088 del 19/08/1986 (Rv. 447727 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447727-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

L'interpretazione, da parte del giudice del merito, delle Disposizioni di un contratto collettivo di diritto comune è incensurabile in Sede di legittimità, se condotta nell'osservanza dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e sostenuta da adeguata e corretta motivazione. (nella specie, l'impugnata sentenza aveva interpretato l'art. 76 del C.C.n.L. 18 aprile 1980 per gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle aziende di credito e finanziarie, secondo cui "le assenze debbono essere senza ritardo giustificate alla direzione", nel senso che tale disposizione imponga al lavoratore assente per malattia d'inviare al più presto possibile al datore di lavoro il certificato attestante l'infermità e la prognosi, ma non anche di dare, ancor prima di tale adempimento, immediata comunicazione dell'impedimento a presentarsi al lavoro. La S.C. ha confermato la decisione, ritenendo l'incensurabilità della suesposta interpretazione, implicante l'esclusione di ogni altro Obbligo accessorio a carico del dipendente alla stregua dei principi di correttezza e buona fede). (Conf 838/85, mass n 439020; (Conf 49/85, mass n 438244).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Contr. Coll. 18/04/1980 num. 76

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)