Sez. L, Sentenza n. 3215 del 02/04/1987 (Rv. 452278 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA COLLETTIVA NON PREVEDENTE IL COMPORTO PER PLURALITÀ DI MALATTIE - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEI DUE TERMINI TEMPORALI DEL COMPORTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIMITI - FATTISPECIE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - DISCIPLINA COLLETTIVA NON PREVEDENTE IL COMPORTO PER PLURALITÀ DI MALATTIE - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEI DUE TERMINI TEMPORALI DEL COMPORTO - OBBLIGO DEL GIUDICE - LIMITI - FATTISPECIE.*
La mancata disciplina, da parte della contrattazione collettiva, del comporto relativo all'ipotesi di pluralità di malattie implica che, in Mancanza di Usi, debba essere il giudice a determinare equitativamente i due termini temporali del comporto (durata massima delle assenze ed arco cronologico di riferimento), salvo che tale vuoto di regolamentazione sottenda la volontà della fonte collettiva di escludere dal comporto il fenomeno della morbilità ricorrente, essendo consentito in tale ipotesi (che, come la precedente, va accertata in base ad un'approfondita analisi delle pattuizioni collettive) il ricorso ai congegni risolutori previsti in via generale. (nella specie, l'impugnata sentenza - cassata dalla suprema Corte per vizio di motivazione e per violazione del principio di conservazione stabilito dall'art. 1367 cod. civ. - aveva ritenuto che l'art. 81 del contratto collettivo escluderebbe sia la possibilità di sommare le assenze per malattia comunque verificatesi nell'arco di un triennio sia la computabilità di tutte le assenze per malattia intervallate da periodi lavorativi inferiori a sei mesi, essendo applicabile solo ai lavoratori con meno di dieci anni di anzianità il richiamo al R.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825, ed attribuirebbe quindi al datore di lavoro, a fronte della conseguente indeterminata reiterabilità dell'inizio del periodo di comporto, la possibilità di recedere per giustificato motivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966). (V 5088/86, mass n 447727; (V 4963/86, mass n 447640; (V 6210/84, mass n 431856; (V 1853/84, mass n 439921; (V 353/84, mass n 432603 e 432604; (V 602/83, mass n 425356; (V 2072/80, mass n 405725).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Regio Decr. Legge 13/11/1924 num. 1825 art. 6 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)