Sez. L, Sentenza n. 4790 del 13/04/2000 (Rv. 535656 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Requisito dell'immediatezza della contestazione - Carattere relativo - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
Nel licenziamento per giusta causa la necessaria immediatezza del recesso rispetto ai fatti che lo giustificano va intesa in senso relativo e può, nei casi concreti, essere compatibile con un intervallo di tempo necessario per l'accertamento e la valutazione di tali fatti, specie quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti convergenti in una unica condotta (ed implichi, pertanto, una valutazione globale ed unitaria) ovvero quando la complessità della struttura organizzativa imprenditoriale del datore di lavoro possa far ritardare l'accertamento dei fatti stessi. (Fattispecie relativa al licenziamento di un funzionario di banca responsabile di una agenzia cui era stato contestato di aver compiuto una serie numerosa di operazioni irregolari tra loro collegate tutte dirette a favorire, in un unico disegno, un cliente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)