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Sez. L, Sentenza n. 9253 del 07/07/2001 (Rv. 548013 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO | Principio dell'immediatezza della contestazione e della tempestività del recesso - "Ratio" - Carattere relativo - Accertamento del giudice del merito della tempestività del licenziamento - Insindacabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548013-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - SOGGETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il principio tanto dell'immediatezza della contestazione dell'addebito quanto della tempestività del recesso datoriale, la cui "ratio" riflette l'esigenza di osservanza della regola della buona fede e della correttezza nell'attuazione del rapporto di lavoro, deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un'adeguata valutazione della gravità dell'addebito mosso al dipendente e della validità o meno delle giustificazioni da lui fornite; l'accertamento al riguardo compiuto dal giudice di merito è insindacabile in cassazione, se congruamente motivato. (Sulla base del principio di cui in massima, la S.C. ha ritenuto esente da censure la sentenza del giudice del merito che aveva giudicato legittimo il licenziamento di un impiegato di banca svolgente attività di ufficiale di riscossione intimato il 29 ottobre 1997 a fronte di una verifica ispettiva - nella quale erano emersi i gravi inadempimenti dell'impiegato - svolta dalla Guardia di Finanza nel giugno 1997, di una contestazione degli addebiti avvenuta il 12 luglio e di giustificazioni fornite dal dipendente il 13 agosto 1997).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2219, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)