Sez. L, Sentenza n. 3948 del 01/04/2000 (Rv. 535230 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Immediatezza e tempestività dell'intimazione - Carattere relativo - Compatibilità con un intervallo temporale reso necessario dall'accertamento dei fatti e dalla loro valutazione - Contestazione relativa ad una pluralità di fatti convergenti in un'unica condotta - Intimazione seguita all'ultimo di questi ultimi a distanza di tempo dei precedenti - Liceità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA
L'immediatezza e la tempestività che condizionano la validità del licenziamento per giusta causa vanno intese in senso relativo e possono, nei casi concreti, essere compatibili con un intervallo temporale reso necessario dall'accertamento dei fatti da contestare e dalla valutazione degli stessi, soprattutto quando il comportamento del lavoratore consti di una serie di fatti che, convergendo a comporre una unica condotta, esigono una valutazione globale ed unitaria del datore di lavoro; in questa ipotesi l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale dai fatti precedenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)