Sez. 5, Sentenza n. 7686 del 25/05/2002 (Rv. 554715 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per l'acquisto della prima casa - Condizioni - Impossidenza di altro alloggio destinato ad abitazione - Portata - Inidoneità dell'alloggio ad abitazione - Ostatività alla spettanza del beneficio - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie per l'acquisto della "prima casa", previste dall'art. 1, sesto comma, della legge 22 aprile 1982, n. 168, la possidenza di un altro alloggio non osta alla fruizione dei benefici medesimi, qualora esso, pur munito di destinazione abitativa, sia inidoneo, per caratteristiche e dimensioni, ad offrire effettiva abitazione al compratore (ed alla sua famiglia), fermo restando che la dimostrazione di tale inidoneità deve essere fornita dal contribuente.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)