Sez. 1, Sentenza n. 9647 del 10/09/1999 (Rv. 529831 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Benefici per l'acquisto della cosiddetta "prima casa" - Presupposti - Impossidenza di idonea abitazione nello stesso territorio - Portata - Titolarità di mera quota di immobile abitativo - Ostatività - Esclusione - Limiti.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
Tanto più alla luce della disciplina di cui al comma 135 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, la mera titolarità di una quota di un appartamento in comunione non preclude (a meno che non abbia a vertersi in ipotesi di comunione fra coniugi) la fruizione della disciplina agevolativa sull'acquisto della cosiddetta "prima casa". La facoltà di usare il bene comune purché non si impedisca a ciascuno degli altri comunisti "di farne parimenti uso", assicurata dall'art. 1102 cod. civ., non consente infatti al singolo comunista di destinare idoneamente la casa in comunione a sua abitazione.
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1985 num. 118 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 2, Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)