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Sez. 3, Sentenza n. 3825 del 01/04/1995 (Rv. 491576 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Ricusazione - Ricorso - Proposizione - Sospensione "ipso iure" del procedimento e devoluzione della questione al giudice competente - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1995-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491576-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

La sola proposizione del ricorso per ricusazione non può determinare "ipso iure" la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al giudice competente a decidere della questione stessa, in quanto spetta pur sempre al giudice "a quo" una sommaria delibazione della sua ammissibilità all'esito della quale, ove risultino "ictu oculi" carenti i requisiti formali posti dalla legge per l'ammissibilità della stessa, tale circostanza, pur non potendo assumere valore ostativo della rimessione del ricorso a detto giudice competente, esclude non di meno l'automatismo dell'effetto sospensivo, risultando in tal guisa contemperate le contrapposte esigenze, sottese all'istituto, di assicurare alle parti l'imparzialità del giudizio nella specifica controversia di cui trattasi e di impedire nel contempo, l'uso distorto dell'istituto medesimo. (Nella specie la S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha confermato la decisione dei giudici di merito che, ritenuta la manifesta inammissibilità dell'istanza di ricusazione perché meramente riproduttiva di altra in precedenza rigettata, avevano escluso che dalla sua presentazione potesse conseguire automaticamente la sospensione del processo).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)