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Sez. L, Sentenza n. 9590 del 22/12/1987 (Rv. 456644 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PRESTAZIONE DI LAVORO NELLE DOMENICHE - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE - LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1987-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456644-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - PRESTAZIONE DI LAVORO NELLE DOMENICHE - MAGGIORAZIONE DELLA RETRIBUZIONE - DIRITTO DEL LAVORATORE - LIMITI - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

Il diritto del lavoratore a fruire di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro, al fine della necessaria reintegrazione delle energie fisiche e psichiche, nonché il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente destinato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano che al lavoratore il quale, ancorché per giustificate esigenze dell'attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), abbia prestato servizio in detto giorno festivo, godendo nell'arco di sette giorni del riposo settimanale in un giorno diverso, spetti una maggiorazione di paga per il lavoro prestato di domenica, salva la prova, gravante sul datore di lavoro, che la retribuzione corrisposta al lavoratore comprende, in conformità alla disciplina contrattuale del rapporto, anche il corrispettivo del maggior disagio per il lavoro domenicale. Ove non espressamente prevista dal contratto, detta maggiorazione - la cui eventuale esclusione esplicita ad opera della disciplina collettiva ne comporterebbe la contrarietà alla norma imperativa dell'art. 36 cost. Sulla necessaria adeguatezza della retribuzione non solo alla quantità ma anche alla qualità del lavoro - può essere determinata dal giudice mediante il ricorso al parametro contrattualmente fissato per altri istituti, quali il lavoro festivo o il lavoro straordinario. (V 8281/87, mass n 455880; (V 7862/87, mass n 451661; (V 2744/87, mass n 451859; (V 2380/87, mass n 451558; (V 6165/86, mass n 448443; (V 1486/85, mass n 439496; (V 2722/84, mass n 434769; (V 3491/83, mass n 428381; (V 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Regio Decr. Legge 19/10/1923 num. 2328 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)