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Sez. 1, Sentenza n. 4284 del 25/06/1988 (Rv. 459308 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TARIFFA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1988-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459308-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - ATTI DELLA AUTORITÀ GIUDIZIARIA - TARIFFA - IN GENERE - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE DELEGATO AL FALLIMENTO DI RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ASSOGGETTABILITÀ ALL'IMPOSTA DI REGISTRO - CONDIZIONI.*

Il provvedimento del giudice fallimentare, in tema di ripartizione dell'attivo, è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, solo per la parte in cui eventualmente decida una contestazione sulla collocazione di crediti, e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre, per il resto, si sottrae a detta tassazione, perché configura mero atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi, e, in particolare, non equiparabile, ai fini della applicazione del citato art. 8, al decreto del giudice della esecuzione di aggiudicazione od assegnazione del bene pignorato. (V 4277/83, mass n 429206).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)