Sez. 1, Sentenza n. 5766 del 13/06/1990 (Rv. 467721 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - FALLIMENTO - PROVVEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DELL'ALTRO - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - LIMITI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI - FALLIMENTO - PROVVEDIMENTO DI RIPARTIZIONE DELL'ALTRO - ASSOGGETTAMENTO ALL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO - LIMITI.*
Il provvedimento del giudice fallimentare in tema di ripartizione dell'attivo è assoggettabile ad imposta proporzionale di registro, ai sensi dell'art. 8 della tariffa all. A del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, solo per la parte in cui, eventualmente, decida una contestazione sulla collocazione dei crediti e, quindi, sulle posizioni di diritto soggettivo dei creditori, mentre per il resto si sottrae a detta tassazione in quanto atto di giurisdizione esecutiva, privo di effetti traslativi, il quale non definisce controversie. (V 4391/87, mass n 453124; (Conf 3336/89, mass n 463390; (Conf 4284/88, mass n 459308; (Conf 4277/83, mass n 429206).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 19, DPR 26/10/1972 num. 634 all. A art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)