Sez. 5, Sentenza n. 15233 del 03/12/2001 (Rv. 550766 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Impugnazione - Notificazione all'Amministrazione dello Stato nella persona del Ministro - Necessità - Errata individuazione della parte - Conseguenza - Inammissibilità dell'impugnazione - Fattispecie relativa all'errata notificazione del ricorso per cassazione al locale Ufficio delle Imposte, anziché al Ministro competente.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
A norma del combinato disposto degli artt. 366, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., ed 11, primo e secondo comma, del R.D. n. 1611 del 1933 (come sostituito dall'art. 1 della legge n. 560 del 1958) il ricorso nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve contenere le indicazioni delle parti e va notificato alle Amministrazioni dello Stato nel cui distretto ha sede l'A.G. innanzi alla quale è porta la causa, nella persona del Ministro competente (disposizioni che non risultano derogate dalle disposizioni del nuovo processo tributario, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992). Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti del locale Ufficio Distrettuale delle Imposte (ed allo stesso Ufficio notificato), per l'errata individuazione della parte (Ufficio anziché Ministro), priva di soggettività esterna. Nè tale vizio dell'impugnazione può ritenersi sanata dall'eventuale costituzione in giudizio del Ministro.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 1 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 25/03/1958 num. 560 art. 1, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)