Sez. 2, Sentenza n. 26761 del 09/03/2015 Ud. (dep. 25/06/2015) Rv. 264221 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Sospensione del processo con messa alla prova - Applicabilità nel giudizio di cassazione - Esclusione - Annullamento della sentenza impugnata - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
La sospensione del procedimento con la messa alla prova di cui all'art. 168-bis cod. pen. non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di Cassazione, né egli può sollecitare l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito, perché il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un "iter" processuale alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio "tempus regit actum". (In motivazione, la Corte ha evidenziato che, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 2011, non è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della "lex mitior", che, di per sé, imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)