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Sez. 4, Sentenza n. 41944 del 19/10/2006 Ud. (dep. 21/12/2006) Rv. 235538 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME | Obbligo del datore di lavoro di tener conto delle nuove acquisizioni tecnologiche per porre il lavoratore in condizioni di sicurezza - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235538-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME

In tema di tutela della sicurezza dei lavoratori, qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che l'imprenditore proceda ad un'immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere ad una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell'innovazione, purchè, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)