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Sez. 5, Sentenza n. 8610 del 03/05/1996 Ud. (dep. 24/09/1996) Rv. 205867 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA | Presupposti di utilizzabilità - Indicazione, da parte del teste "de relato", di concreti elementi idonei all'identificazione della fonte diretta - Sufficienza.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205867-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - TESTIMONIANZA INDIRETTA

In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, settimo comma, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria; ne discende che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante vuole che il soggetto confidente sia rintracciato e pertanto, pur non conoscendone le generalità, offre concreti elementi idonei alla sua identificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)