Sez. 6, Sentenza n. 14239 del 15/12/2003 Ud. (dep. 15/04/2005) Rv. 231457 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta | Ufficiali o agenti di polizia che riferiscano di informazioni trasmesse da organismi di polizia stranieri - Specificazione, a fini di utilizzabilità della deposizione, dell'identità dei funzionari esteri operanti - Necessità - Esclusione.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI PROVA - testimonianza - testimonianza indiretta
Il divieto di utilizzare la testimonianza di chi non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso i fatti oggetto dell'esame non si applica nei confronti degli ufficiali o agenti della polizia giudiziaria sentiti a proposito degli esiti di indagini condotte in un paese straniero da forze locali o internazionali di polizia, sempre che l'informazione sia riferita ad organismi di polizia qualificati e ben individuati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 195 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)