Sez. 1, Sentenza n. 2382 del 17/02/2003 (Rv. 561343 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Danno patrimoniale - Indennizzabilità - Condizioni - Nesso causale con il ritardo - Necessità - Conseguenze - Sopravvenienza di una legge, immediatamente applicabile e "sfavorevole" per l'interessato, nel corso di processo già pendente oltre la soglia della ragionevole durata - Possibilità di ricollegare la perdita lamentata al ritardo nella definizione del processo - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, non ogni "fatto" che accade nel periodo di irragionevole durata del processo e determina danno deve ritenersi causativo, unitamente alla durata del giudizio, del pregiudizio prodottosi, e quindi indennizzabile ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, posto che il danno patrimoniale può essere ricollegato al ritardo nella definizione del processo solo se sia l'effetto immediato di tale ritardo e a condizione che vi si riconnetta sulla base di una normale sequenza causale. Tale nesso di causalità non è configurabile là dove la perdita economica lamentata derivi dalla sopravvenienza di una legge, applicabile anche alle fattispecie "sub iudice", prevedente una liquidazione della pretesa azionata in giudizio meno favorevole per l'interessato (nella specie trattavasi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, per il risarcimento del danno da perdita della proprietà per accessione invertita, ha previsto un criterio di valutazione parametrato sull'indennizzo da espropriazione legittima, così impedendo l'ulteriore applicazione delle regole di diritto comune), tanto più che non è in radice giuridicamente possibile ricollegare un evento dannoso alla promulgazione di una legge, la quale, essendo espressione della sovranità del Parlamento, e quindi caratterizzata dalla libertà nel fine, può anche incidere negativamente sulle posizioni dei singoli senza per questo essere fonte di un danno indennizzabile.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)