Sez. 2, Sentenza n. 15568 del 27/04/2006 Ud. (dep. 04/05/2006) Rv. 233455 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE | Sentenza di riforma del proscioglimento di primo grado - Appello del P.M. - Novella dell'art. 593 ad opera della L. n. 46 del 2006 - Abolizione del potere del P.M. di appello delle sentenze di proscioglimento - Parte civile non appellante che ha rassegnato le conclusioni nel giudizio di appello - Conseguente annullamento senza rinvio - Esclusione - Annullamento con rinvio - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - CON RINVIO - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione, proposto avverso la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, ha riformato la sentenza di proscioglimento pronunciata in primo grado, la decisione di annullamento con rinvio, una volta che è entrata in vigore la novella dell'art. 593 cod. proc. pen. per effetto della L. n. 46 del 2006 che ha eliminato il potere del P.M. di appello delle sentenze di proscioglimento, non è "inutiliter data" nei processi in cui la parte civile, non appellante, ha chiesto in grado di appello la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni, posto che essa nel giudizio di rinvio potrebbe eccepire la questione, che non appare manifestamente infondata, di illegittimità costituzionale della novella per la parte in cui, avendo implicitamente soppresso la facoltà della parte civile di chiedere la condanna in grado di appello pur senza avere impugnato, non prevede in favore di quest'ultima la restituzione in termini per proporre appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 601 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 621, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 6 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)