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Sez. 1, Sentenza n. 19612 del 10/05/2006 Ud. (dep. 08/06/2006) Rv. 234096 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Sentenza di proscioglimento in primo grado - Sentenza di condanna in grado di appello - Giudizio di cassazione - Legge n. 46 del 2006 - Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento - Applicazione del principio ai procedimenti in corso - Annullamento della sentenza in punto di responsabilità dell'imputato - Provvedimenti conseguenti - Annullamento senza rinvio - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Notifica della pronuncia di inammissibilità ai sensi dell'art. 10 comma terzo, legge n. 46 del 2006.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234096-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE

In base alla norma transitoria posta dall'art. 10 comma quarto, L. n. 46 del 2006, il principio dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte del P.M. si applica anche ai processi nei quali, all'atto della entrata in vigore della legge, sia già intervenuta la sentenza di condanna in appello in riforma di quella di primo grado, a condizione però che la Cassazione si trovi nelle condizioni per deliberare l'annullamento con rinvio per motivi diversi da quelli che attengono all'accertamento della responsabilità del ricorrente. In tale caso l'annullamento viene disposto senza rinvio contestualmente alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal P.M., con conseguente notifica del provvedimento al P.M. appellante, ai fini dell'eventuale ricorso per cassazione secondo quanto disposto dall'art. 10, comma terzo, L. n. 46 del 2006. (In motivazione la Corte ha evidenziato che l'annullamento deve essere disposto con rinvio al giudice di appello nel caso in cui investa la pena o la misura di sicurezza).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)