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Sez. 5, Sentenza n. 17939 del 26/04/2006 Ud. (dep. 23/05/2006) Rv. 233824 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Art. 10 comma quarto L. n. 46 del 2006 - Dichiarazione di inammissibilità dell'appello a seguito di annullamento con rinvio da parte della Cassazione - Individuazione del giudice competente - È il giudice del rinvio.
Stato
decisa il 2006-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233824-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

L'obbligo previsto dall'art 10 comma secondo, L. n. 46 del 2006, di dichiarare inammissibile l'appello già proposto dall'imputato o dal P.M. contro una sentenza di proscioglimento, secondo il nuovo disposto dell'art. 593 cod. proc. pen., riguarda soltanto gli appelli sui quali deve ancora intervenire una decisione di merito e la competenza spetta al giudice di secondo grado dinanzi al quale pende il processo o al giudice del rinvio investito a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, nei casi previsti dall'art. 10 comma quarto. (In motivazione la Corte ha sostenuto che il potere di dichiarare la inammissibilità dell'appello non spetta alla Cassazione che deve, pertanto, limitarsi in tale prospettiva ad annullare con rinvio in vista della eventualità del ricorso per cassazione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 627 CORTE COST., Legge 20/02/2006 num. 46 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 10 com. 4 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)