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Sez. U, Sentenza n. 3759 del 17/02/2009 (Rv. 606658 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Responsabilità disciplinare del magistrato relativa all'attività riconducibile a provvedimenti giurisdizionali - Criteri di valutazione - Individuazione - Accertamento demandato al giudice disciplinare - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606658-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

Ai fini della sussistenza della responsabilità disciplinare a carico di magistrato che sia riferibile ad addebiti riconducibili alla sua attività provvedimentale, non va valutata la correttezza in sé di un determinato provvedimento che sia stato redatto dallo stesso incolpato, bensì la condotta del magistrato medesimo, cioè il suo impegno intellettuale e morale, congiuntamente alla sua dedizione alla funzione, che deve essere sempre esercitata rispettando i doveri d'ufficio. L'insindacabilità in ambito disciplinare dei provvedimenti giurisdizionali e delle interpretazioni adottate esclude, infatti, che la loro inesattezza tecnico-giuridica possa di per sé sola configurare l'illecito disciplinare del magistrato, ma non quando essa sia conseguenza di scarso impegno e ponderazione o di approssimazione e limitata diligenza, ovvero sia indice di un comportamento del tutto arbitrario, e rischi perciò di compromettere il prestigio dell'ordine giudiziario. (Affermando tale principio, le S.U. hanno confermato la sentenza della Sezione disciplinare del Cons. Sup. Magistratura che aveva inflitto la sanzione dell'ammonimento a due magistrati - rispettivamente presidente e componente relatore del tribunale di sorveglianza - responsabili di aver concesso il regime della semilibertà ad un detenuto, trascurando una serie di elementi importanti che avrebbero potuto indurre ad una diversa valutazione dell'istanza).

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Costituzione art. 101, Costituzione art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)