Sez. L, Sentenza n. 1500 del 18/04/1975 (Rv. 375090 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - RIASSUNZIONE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - ESTREMI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - RIASSUNZIONE - FRAZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - ACCORDO NOVATIVO - ESTREMI.*
Nell'ipotesi di licenziamento del lavoratore seguito da riassunzione alle dipendenze dello stesso imprenditore, il rapporto di lavoro deve ritenersi effettivamente frazionato nel solo caso in cui sia intervenuto fra le parti un accordo novativo idoneo ad imprimere al nuovo contratto concreti e qualificanti aspetti di diversita, e fondato sull'oggettiva sussistenza di situazioni giuridiche ed esigenze organizzative non secondarie ed accessorie, bensi radicalmente nuove e diverse, concrete ed effettive e, quindi, del tutto estranee al fine di rendere possibile una prematura liquidazione dell'indennita di anzianita. (nella specie, i giudici del merito avevano escluso un effettivo frazionamento del rapporto in un'ipotesi in cui il lavoratore, riassunto dopo due giorni dal licenziamento, era stato destinato ad un'altra azienda dello stesso datore di lavoro ed aveva continuato a svolgere la propria opera senza alcuna variazione di mansioni, di categoria professionale e di retribuzione. La suprema Corte ha confermato questa statuizione, enunziando il principio di cui in massima). (V 864/72, mass n 357085; 512/72, mass n 356501).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)