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Sez. L, Sentenza n. 1446 del 22/03/1989 (Rv. 462265 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO, DA PARTE DEL RICORRENTE, PRESSO IL DIFENSORE NON IN ROMA - NOTIFICAZIONE DEL CONTRORICORSO IN TALE LUOGO - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1989-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462265-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CONTRORICORSO - NOTIFICAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO, DA PARTE DEL RICORRENTE, PRESSO IL DIFENSORE NON IN ROMA - NOTIFICAZIONE DEL CONTRORICORSO IN TALE LUOGO - VALIDITÀ.*

Il principio secondo cui, qualora il ricorrente per Cassazione abbia eletto domicilio presso il difensore ma non in Roma, la notificazione del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale è fatta presso la cancelleria della Corte di Cassazione (art. 366, secondo comma, cod. proc. civ.) mira a tutelare non il ricorrente medesimo ma la controparte, alla quale, pertanto, deve riconoscersi la facoltà di effettuare validamente detta notificazione presso il difensore domiciliatario. (V 1874/84, mass n 433947; (V 97/84, mass n 432530; (Conf 766/83, mass n 425505).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)