Sez. 2, Sentenza n. 3111 del 07/09/1976 (Rv. 381891 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - NOZIONE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - VANI SOPRA IL SUOLO E SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SUOLO (O AREA) - NOZIONE - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - VANI SOPRA IL SUOLO E SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - CONDIZIONI.*
Per 'suolo su cui sorge l'edificiò, con riferimento al quale l'art 1117 n 1 cod civ stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quell'area dove sono infisse le fondazioni e che si trova sotto il piano cantinato piu basso. Ne consegue che i vani ubicati sopra il 'suolò, nel senso indicato, ancorche sotto il livello del circostante piano di campagna, possono presumersi comuni non in forza dell'estensibilita al sottosuolo della disciplina relativa al suolo, ma solo se ed in quanto risultino obiettivamente destinati all'uso ed al godimento comune, secondo le altre previsioni contenute nel citato articolo. (contra 1194/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)