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Sez. 2, Sentenza n. 3663 del 28/05/1988 (Rv. 458935 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - OBIETTIVA DESTINAZIONE ALL'USO E AL GODIMENTO COMUNE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1988-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458935-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - SOTTOSUOLO (CANTINE, SOTTERRANEI) - OBIETTIVA DESTINAZIONE ALL'USO E AL GODIMENTO COMUNE - NECESSITÀ.*

Per "suolo su cui sorge l'edificio", con riferimento al quale l'art. 1117 n. 1 cod. civ. stabilisce una presunzione di comunione, deve intendersi quell'area dove sono infisse le fondazioni che si trova sotto il piano cantinato più basso. Ne consegue che i vani ubicati sopra il "suolo", nel senso indicato, ancorché sotto il livello del circostante piano di campagna, possono presumersi comuni non in forza della estensibilità al sottosuolo della disciplina relativa al suolo, ma solo se ed in quanto risultino obiettivamente destinati all'uso e al godimento comune secondo le altre previsioni contenute nel citato articolo. (Conf 3882/85, mass n 441452; (Conf 5267/78, mass n 395039; (Conf 3111/76, mass n 381891).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)