Sez. 1, Sentenza n. 5044 del 05/04/2001 (Rv. 545586 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ | Revoca del curatore - Azione di responsabilità - Prescrizione - "Dies a quo" - Individuazione - Criteri - Decorrenza dalla data della sostituzione - Configurabilità - Illecito commesso in tempi notevolmente anteriori - Rilevanza - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - OBBLIGHI - RESPONSABILITÀ
In tema di fallimenti, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato (azione che, a mente dell'art. 38 cpv. della legge fallimentare, "è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato") è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale, in considerazione della natura del rapporto, del tutto equiparabile al mandato, e decorre a far data dal giorno della sostituzione del curatore infedele, a nulla rilevando che l'illecito a lui addebitato risalga ad epoca notevolmente anteriore, potendo la prescrizione legittimamente decorrere soltanto "dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere", giusta disposto dell'art. 2935 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge Falliment. art. 38, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)