Sez. 1, Sentenza n. 8296 del 11/10/1994 (Rv. 488070 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Agevolazioni tributarie a favore della formazione e dall'arrotondamento della piccola proprietà contadina - Certificato dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura - Mancata produzione nei termini per fatto dovuto all'Ispettorato - Conseguenze - Produzione di detto documento nel corso del giudizio davanti alle Commissioni Tributarie - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie a favore della formazione e dell'arrotondamento della piccola proprietà contadina, di cui alla legge n. 604 del 1954, qualora il contribuente non sia in grado di produrre il certificato dell'Ispettorato Provinciale per l'Agricoltura attestante la sua qualità di coltivatore che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra (nè, quindi, di rispettare i termini decadenziali, con la relativa produzione documentale, previsti dall'art. 3 della citata legge), non per fatto proprio, ma per fatto dovuto all'Ispettorato, che non ritenga sussistente il requisito soggettivo richiesto, non si verifica l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità ex art. 1256 cod. civ., bensì sussiste il diritto del contribuente stesso di far valere davanti al giudice tributario l'esistenza del presupposto dell'agevolazione. Peraltro, siccome il diritto del contribuente di dare la prova del presupposto soggettivo dell'agevolazione determina di per sè la mancata maturazione della decadenza dal diritto che non derivi da inadempienza del privato, è ammissibile la produzione documentale, nel corso del giudizio davanti alle Commissioni tributarie, anche oltre il termine annuale di cui all'art. 3 della citata legge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1256, Legge 06/08/1954 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)