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Sez. L, Sentenza n. 568 del 30/01/1989 (Rv. 461666 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE - REQUISITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461666-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - ELEMENTI INTEGRATIVI DELLA RETRIBUZIONE - REQUISITI - FATTISPECIE.*

Un'erogazione patrimoniale del datore di lavoro ai suoi dipendenti in tanto può essere considerata come facente parte della retribuzione, con conseguente computabilità ai fini dell'indennità di anzianità ai sensi dell'art. 2121 cod. civ., in quanto abbia i caratteri di prestazione non solo continuativa e determinata, o determinabile, ma anche obbligatoria e corrispettiva di una specifica prestazione lavorativa. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la natura retributiva sia della cosiddetta gratificazione speciale, in quanto erogazione eventuale condizionata alla verifica della sopportabilità del relativo Onere alla stregua della situazione economico-patrimoniale della banca datrice di lavoro, sia del cosiddetto premio di rendimento, in quanto erogazione eventuale presupponente una valutazione positiva dell'operato dei lavoratori e perciò rimessa, in definitiva, alla discrezionalità del datore di lavoro, e, negando il diritto del lavoratore a tali erogazioni per gli anni 1979 e 1980, aveva escluso che anche la gratificazione speciale, riconosciuta per l'anno 1978, fosse computabile ai fini dell'indennità di anzianità). (V 3288/86, mass n 446276; (V 3179/86, mass n 446174; (V 2264/86, mass n 445410; (V 5256/85, mass n 442536).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)