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Sez. L, Sentenza n. 2264 del 02/04/1986 (Rv. 445410 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE - COMPENSO CORRISPOSTO DURANTE IL RAPPORTO - NATURA RETRIBUTIVA - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORATORE "SISTEMATICAMENTE" IN "TRASFERTA" - NATURA RETRIBUTIVA E NON RISARCITORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE EX ART. 2121 COD. CIV. - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA DELL'INDENNITÀ DI GUIDA E DELLA TRASFERTA FORFETTIZZATA MENSILE CORRISPOSTA DALL'ENEL.*
Stato
decisa il 1986-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445410-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - COMPUTO - CALCOLO GLOBALE DELLA RETRIBUZIONE - DI TRASFERTA E MISSIONE - COMPENSO CORRISPOSTO DURANTE IL RAPPORTO - NATURA RETRIBUTIVA - ACCERTAMENTO RELATIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - CRITERI - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO PER IL LAVORATORE "SISTEMATICAMENTE" IN "TRASFERTA" - NATURA RETRIBUTIVA E NON RISARCITORIA - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE EX ART. 2121 COD. CIV. - FATTISPECIE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO DELLA NATURA DELL'INDENNITÀ DI GUIDA E DELLA TRASFERTA FORFETTIZZATA MENSILE CORRISPOSTA DALL'ENEL.*

Spetta al giudice del merito accertare, caso per caso, se un compenso corrisposto al lavoratore durante lo svolgimento del rapporto abbia, in tutto od in parte, natura retributiva, avuto riguardo alla sua intrinseca struttura e alla sua funzione nonché alla sussistenza del requisito della corrispettività (rispetto alla prestazione lavorativa) e dei caratteri dell'obbligatorietà, continuità (non esclusa quest'ultima dalla variabilità del compenso) e determinatezza (o determinabilità) e stabilire di conseguenza se di esso si debba tener conto per determinare la misura dell'indennità di anzianità, ai sensi dell'art. 2121 cod. civ.. nel testo in vigore prima delle modifiche introdotte con la legge n. 297 del 1982, tenendo in particolare conto che non è normalmente configurabile l'istituto della trasferta (a carattere, almeno in parte, risarcitorio) quando il lavoratore sia contrattualmente obbligato a rendere sistematicamente la propria prestazione in luoghi sempre diversi, con la conseguenza che il maggior compenso corrisposto per tali prestazioni ha natura integralmente retributiva. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva riconosciuto natura esclusivamente retributiva - e non anche risarcitoria - all'indennità di guida e e alla trasferta forfettizzata mensile corrisposte dall'ENEL ad alcune categorie di suoi dipendenti in ragione rispettivamente delle caratteristiche della prestazione lavorativa e del maggior disagio per il lavoratore, conseguente al fatto di dover svolgere sistematicamente la sua prestazione fuori dalla zona urbana, e quindi aveva ritenuto la computabilità dei suddetti emolumenti ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità). (V 3292/85, mass n 440958; (V 1919/85, mass n 439831; (V 1074/84, mass n 433231; (V 2899/82, mass n 420793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Contr. Coll. 29/05/1973 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)