Sez. 3, Sentenza n. 6083 del 20/03/2006 (Rv. 590319 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Esecuzione forzata presso terzi - Richiesta di ordinanza di assegnazione del credito - Rigetto sulla base di una verifica di inidoneità del titolo - Impugnabilità dell'ordinanza a mezzo di opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Ricorribilità del provvedimento per cassazione ex articolo 111 Costituzione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
L'opposizione agli atti esecutivi è lo strumento processuale con il quale è contestata la legittimità dell'azione esecutiva al fine di far rilevare i vizi formali degli atti compiuti o dei provvedimenti adottati nel corso del processo esecutivo, compresa l'ordinanza di assegnazione. (Nella specie, la Corte Suprema ha ritenuto che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, non condividendo la tesi della successione della Regione nelle posizioni debitorie delle soppresse unità sanitarie locali, aveva rigettato l'istanza di assegnazione delle somme della Regione Puglia pignorate presso la banca, la società fornitrice di prodotti farmaceutici avrebbe dovuto proporre opposizione agli atti esecutivi anziché ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)