Sez. 3, Sentenza n. 2745 del 08/02/2007 (Rv. 595792 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione al creditore procedente - Natura di atto conclusivo del processo di esecuzione - Impugnabilità - Rimedi esperibili.
ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO
L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi riferibili ai singoli atti esecutivi o ad essa medesima, ovvero con quello dell'appello, qualora essa abbia assunto carattere decisorio, per aver inciso su posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore o del debitore, ma non anche - a pena di inammissibilità dell'impugnazione- con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost., non avendo natura decisoria, nè carattere di definitività.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)