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Sez. 3, Sentenza n. 8813 del 28/06/2000 (Rv. 538143 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO | Ordinanza di assegnazione al creditore procedente - Natura di atto conclusivo del processo di esecuzione - Impugnabilità - Rimedi esperibili.
Stato
decisa il 2000-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538143-01

ESECUZIONE FORZATA - ASSEGNAZIONE - BENI ASSEGNANDI - MOBILI - CREDITI E COSE DOVUTE DAL TERZO

L'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti (e costituendo, per l'effetto, essa stessa atto esecutivo), va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi riferibili ai singoli atti esecutivi (ivi compresa quelli afferenti all'ordinanza stessa), ovvero con quello dell'appello, qualora essa abbia assunto carattere decisorio, per aver inciso su posizioni sostanziali di diritto soggettivo del creditore o del debitore, ma non anche -a pena di inammissibilità dell'impugnazione- con il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)