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Sez. 3, Sentenza n. 18226 del 28/11/2003 (Rv. 568520 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE | Azione esecutiva - Prosecuzione nei confronti di soggetto diverso da quello nei cui confronti è stata iniziata l'azione esecutiva - Opposizione agli atti esecutivi - Ammissibilità - Ordinanza di assegnazione della somma - Fattispecie in materia di esecuzione iniziata contro una gestione stralcio di una USL e proseguita nei confronti della USL.
Stato
decisa il 2003-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568520-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - AGLI ATTI ESECUTIVI - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

In materia di esecuzione forzata, l'azione esecutiva iniziata nei confronti di un soggetto non può essere proseguita nei confronti di un soggetto diverso che di quello non sia successore e, qualora ciò accada, il vizio è deducibile con l'opposizione agli atti esecutivi (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha ritenuto fondata e tempestiva l'opposizione agli atti esecutivi proposta da una AUSL avverso l'ordinanza di assegnazione di una somma di danaro in favore del creditore procedente ed suo danno, in quanto l'azione esecutiva era stata iniziata nei confronti della gestione stralcio di una USL che, fruendo della soggettività dell'ente soppresso ed essendo rappresentata dal direttore generale dell'USL, costituisce un soggetto diverso dalla USL).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)