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Sez. 1, Sentenza n. 4871 del 08/08/1988 (Rv. 459693 - 01)

FIDEIUSSIONE - LIMITI - IN GENERE - COSIDDETTA FIDEIUSSIONE "OMNIBUS" - VALIDITÀ.*
Stato
decisa il 1988-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459693-01

FIDEIUSSIONE - LIMITI - IN GENERE - COSIDDETTA FIDEIUSSIONE "OMNIBUS" - VALIDITÀ.*

La fideiussione prestata in favore di un istituto di credito, per tutti i debiti che insorgano a carico di un terzo da operazioni bancarie in corso od anche future (cosiddetta fideiussione "omnibus"), non è affetta da nullità, atteso che tale estensione dell'impegno del garante non incide sulla natura e la funzione della fideiussione, e non implica quindi carenza od illiceità della causa, né comporta indeterminatezza dell'oggetto, che resta identificabile "per relationem", alla stregua di parametri oggettivi offerti dal contratto, senza che rilevi in proposito la mancata previsione di un limite massimo per la responsabilità del fideiussore (salva l'influenza di questa circostanza ad altri fini, quale l'entità del compenso cui egli abbia diritto). (V 6656/87, mass n 454878; (V 1572/84, mass n 433648).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1941

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)