Sez. 1, Sentenza n. 1948 del 10/12/1980 Ud. (dep. 09/03/1981) Rv. 147959 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - OBBLIGATORIETA - ECCEZIONE - NECESSITA DI SPECIALI INDAGINI - SPECIALI INDAGINI - NOZIONE.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - GIUDIZI DIRETTISSIMI SPECIALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO ATIPICO PREVISTO DALLA LEGGE SUL CONTROLLO DELLE ARMI - OBBLIGATORIETA - ECCEZIONE - NECESSITA DI SPECIALI INDAGINI - SPECIALI INDAGINI - NOZIONE.*
Le 'speciali indaginì che, ai sensi dell'art 2 della legge n 497 del 1974, derogano alla obbligatorieta della instaurazione del giudizio direttissimo atipico in ordine ai reati per cui esso e prescritto dalla legge, non possono essere confuse con le normali investigazioni che il procuratore della Repubblica compie anche a norma dell'art 232 del cod proc pen per la individuazione dei colpevoli e per la esatta qualificazione giuridica dei reati, dovendosi piuttosto in esse ricomprendersi quegli accertamenti che, per complessita e durata, sono ontologicamente incompatibili con la celerita cui e improntato il giudizio direttissimo. (V mass n 138833; (V mass n 138832; (V mass n 136693).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)