Sez. 6, Sentenza n. 47495 del 15/09/2015 Ud. (dep. 01/12/2015) Rv. 265749 - 01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | parte civile - Sentenza di assoluzione del giudice di appello - Condanna al pagamento delle spese processuali - Impugnazione del solo P.M. - Annullamento con rinvio - Obbligo del giudice di appello di decidere sulla pretesa civile - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
A seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza di assoluzione emessa all'esito del giudizio di appello in cui la parte civile è stata condannata al pagamento delle spese processuali, il giudice del rinvio deve decidere sulla pretesa civilistica anche nel caso in cui l'impugnazione sia stata proposta solo dal Pubblico Ministero e il reato si sia nel frattempo estinto per prescrizione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 622
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)