Sez. 5, Sentenza n. 4356 del 16/11/2012 Ud. (dep. 29/01/2013) Rv. 254389 - 01
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI | Assoluzione in primo grado - Condanna in secondo grado su appello del solo Pubblico Ministero - Acquiescenza della parte civile - Sussistenza.
PARTE CIVILE - IMPUGNAZIONI
La parte civile che ometta di impugnare la sentenza di primo grado di assoluzione dell'imputato, successivamente riformata con la condanna dell'imputato su appello del solo Pubblico Ministero, non può avvalersi del gravame opposto da quest'ultimo, in quanto l'omesso esercizio del diritto di impugnazione determina acquiescenza alla decisione che le è pregiudizievole.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)