Sez. L, Sentenza n. 14842 del 03/08/2004 (Rv. 575181 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI | Provvedimento di variazione del tasso di premio - Disciplina - Decreto del Ministero del Lavoro di approvazione delle "modalità di applicazione della tariffa e per il pagamento dei premi "- Natura - Fonte di normazione secondaria - Data di spedizione - Rilevanza ai fini della validità ed efficacia del provvedimento - Data di ricezione - Rilevanza ai fini della decorrenza del termine per proporre ricorso da parte del datore di lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - CONTRIBUTI O PREMI
In tema di tariffe dei premi dovuti dal datore di lavoro all'INAIL, il provvedimento dell'Istituto assicuratore di variazione dei tassi - che è un atto amministrativo contemplato dalla legge al fine di rendere liquida ed esigibile una obbligazione ex lege - ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 1124 del 1965, deve essere emanato secondo le modalità applicative previste nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, avente natura regolamentare, secondo le cui disposizioni, per essere valido ed efficace, il provvedimento deve essere spedito al datore di lavoro con lettera raccomandata (con avviso di ricevimento) entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di decorrenza della modificazione del tasso, mentre, ai sensi dell'art. 45 dello stesso d.P.R. n. 1124 del 1965, la data di ricezione della comunicazione del provvedimento de quo rileva ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni entro il quale il datore di lavoro può proporre ricorso alla commissione prevista dall'art. 39, terzo comma, dello stesso d.P.R., per contestare l'aumento del premio assicurativo operato unilateralmente dall'INAIL. Ne consegue che deve ritenersi l'onere dell'INAIL (di informazione della variazione dei tassi) adempiuto tempestivamente con riferimento alla data di spedizione.
Riferimenti normativi: Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 39, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 40, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 45, Decr. Minist. Lavoro e previdenza sociale 18/06/1988 num. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)