diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 27665 del 13/06/2007 Cc. (dep. 12/07/2007) Rv. 236902 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Sicurezza pubblica - Misure di prevenzione - In genere - Procedimento di prevenzione - Regola della non utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altri procedimenti - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-06-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236902-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

Nel giudizio di prevenzione non è applicabile la norma dettata dall'art. 270, comma primo, cod. proc. pen., che limita, nel giudizio penale, la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche disposte in altro procedimento vigendo infatti, nel giudizio di prevenzione, la opposta regola della piena utilizzabilità di qualsiasi documento indiziario, anche tratto da procedimenti penali in corso, purché certo e idoneo, per il suo valore sintomatico, a giustificare il convincimento del giudice in ordine alla pericolosità sociale del soggetto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)