Sez. 3, Sentenza n. 7165 del 02/08/1997 (Rv. 506368 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Canone, per immobile adibito ad abitazione, in violazione dell' art. 12 - Nullità della relativa clausola - Conseguente automatica malafede dell'"accipiens" agli effetti dell'art. 2033 cod. civ. - Esclusione - Onere del "solvens" di dimostrarla - Sussistenza.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
Alla violazione della norma imperativa che stabilisce il canone per un immobile adibito ad uso di abitazione (art. 12 legge 27 luglio 1978 n. 3929) - da cui non deriva la nullità dell'intero contratto, bensì della sola clausola difforme (artt. 1419 e 1339 cod. civ.) - non consegue automaticamente la malafede del locatore e perciò, ai fini della decorrenza degli interessi sulla somma pagata in più - ripetibile (art. 79, secondo comma, stessa legge) pur se concordata - il conduttore deve dimostrare di esser stato indotto da quegli alla corresponsione in misura superiore alla legale, malgrado la sua diversa volontà.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1339, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1182, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)