Sez. 2, Sentenza n. 47025 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257752 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE | Esclusione di ufficio della recidiva riconosciuta in primo grado - Possibilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - IN GENERE
Il giudice di appello non può escludere la recidiva riconosciuta in primo grado in assenza di uno specifico motivo di appello dell'imputato e ciò in quanto si tratta di un'ipotesi non prevista dal comma quinto dell'art. 597 cod. proc. pen. che individua in modo tassativo il potere di intervenire di ufficio sulla pena. (Nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato che si era doluto del difetto di motivazione su richiesta di esclusione della recidiva avanzata con le conclusioni rassegnate in udienza di discussione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 5, Cod. Pen. art. 99 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)