Sez. 6, Sentenza n. 12839 del 10/02/2005 Ud. (dep. 06/04/2005) Rv. 231431 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - benefici | Pronuncia di condanna in riforma del giudizio assolutorio di primo grado - Mancata concessione della sospensione condizionale - Obbligo di motivazione - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - APPELLO - cognizione del giudice d'appello - benefici
Il giudice d'appello, qualora, su impugnazione del P.M., riformi la sentenza assolutoria di primo grado pronunciando condanna dell'imputato, deve motivare, pur in assenza di specifiche deduzioni di parte, circa l'eventuale, mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)